Art. 4.

      1. Le province:

          a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica per

 

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l'illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i princìpi dettati dalla presente legge;

          b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 10, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.